Agevolazioni “prima casa”
Il contribuente può usufruire delle agevolazioni prima casa anche in assenza del requisito della “novità” del godimento dell’agevolazione in quanto già in possesso di un’altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, sempreché l’immobile pre-posseduto venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. In mancanza di tale alienazione opera la decadenza dal beneficio fruito per il secondo acquisto.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 30 settembre 2021, n. 634, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale regola si applica anche nel caso in cui l’immobile pre-posseduto sia costituito dalla quota della casa ex coniugale, inutilizzabile e difficilmente alienabile senza il consenso dell’ex coniuge.
Nella citata Risposta si riprende inoltre un passaggio dell’ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che il legislatore “(…) ha voluto mantenere la possibilità che il contribuente potesse in vita usufruire più volte del beneficio cosiddetto prima casa, soltanto subordinandolo alla condizione di non essere ‘titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con le agevolazioni’ (Cass. Sez. 5^, n. 8548/16); (…) in altri termini, i presupposti impeditivi di cui alle menzionate lett. b) e c) sono diversi, ed il fatto che ai fini della lett. c) non rilevi (come invece vorrebbe il ricorrente) la soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto, in precedenza già acquistato con il regime agevolato, è testimoniato dal riferimento che la lett. c) – a differenza della lett. b) – fa anche alla ‘nuda proprietà’, la quale evidentemente prescinde in radice dallo stesso uso abitativo”.