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Ristrutturazioni edilizie: indicazione delle caratteristiche dei “beni finiti”

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Ai sensi del n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica l’aliquota Iva del 10 per cento alla cessione dei “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

La norma si applica anche alle cessioni di “beni finiti” forniti per la realizzazione delle opere rientranti tra gli “interventi di ristrutturazioni edilizia” di cui alla lettera d) della Legge n. 457/1978.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 30 settembre 2021, n. 636, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che Dall’analisi della normativa e della prassi emerge che, seppur non esista un elenco tassativo di “bene finito”, è possibile comunque individuare le caratteristiche necessarie affinché un bene possa essere definito tale. In particolare, devono, sussistere le seguenti condizioni:

  1. la funzionalità del bene rispetto alla costruzione/ristrutturazione dell’opera principale (essere utile ai fini del completamento dell’opera);
  2. l’essere il bene stesso parte integrante dell’infrastruttura/edificio, anche se indipendente da esso (il bene, cioè, deve incorporarsi nei fabbricati, senza perdere la propria individualità, costituendone elemento strutturale; in tal senso si richiama la Risoluzione 6 dicembre 1989, n. 550439 );
  3. la necessità di consistenti lavori edili specifici per la sua installazione (Risoluzione 6 dicembre 1989, n. 550439 ).

Si ricorda infine che, come chiarito con la Circolare 2 marzo 1994, n. 1/E, par. 14, per “beni finiti” cui si applicano le aliquote Iva agevolate “si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. (…). Sono da considerare beni finiti,a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera (…)”.

In materia si richiamano inoltre le Risoluzioni 30 marzo 1998, n. 22/E9 marzo 1996, n. 39/E e 18 ottobre 1982, n. 353485 .

 

Risposta n 636 del 2021

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