Esonero Irap: regolarizzabile l’omessa compilazione del quadro IS
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), non sono dovuti:
- il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;
- il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, o dall’art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Con la Circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, sono stati forniti chiarimenti in merito all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione Irap. Di conseguenza, il saldo Irap 2019, che poteva fruire dell’esonero dal versamento in esame, doveva essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP) della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019, oppure in quello relativo alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020.
Al riguardo, con la Risoluzione 29 settembre 2021, n. 58/E , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è comunque possibile regolarizzare l’omessa compilazione del quadro IS della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante ravvedimento operoso.