Telelavoro: individuazione del “luogo di prestazione” dell’attività
Con la Risposta all’istanza di interpello 27 settembre 2021, n. 626, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell’emergenza Codiv-19, svolge l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero.
Il documento appare interessante soprattutto nella parte in cui precisa cosa si debba intendere per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa in caso di svolgimento della prestazione medesima in modalità del telelavoro. Al riguardo – ha chiarito l’Agenzia – si può fare riferimento al commentario all’articolo 15, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi del quale, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, si deve avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
È stato inoltre affermato che il reddito percepito dal lavoratore dipendente non può essere assoggettato ad imposizione nell’altro Stato contraente, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in tale Stato.