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Operazioni di “ribaltamento” costi e ricavi tra una rete di imprese

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Con la Risposta all’istanza di interpello 24 settembre 2021, n. 623, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini Iva e delle imposte dirette, delle operazioni di “ribaltamento” di costi e ricavi tra una rete di imprese e i retisti.

In particolare è stato precisato quanto segue:

IVA Nel caso in cui la rete di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i retisti (imprese e professionisti) effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, si applica l’art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/72. Gli importi riaddebitati sono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla rete al committente.

Contenuto della fattura
Nella fattura emessa dalla rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione (o in altra documentazione idonea) dev’essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

Affidamento diretto dell’incarico
L’Agenzia ha precisato che la detrazione spetta anche nel caso in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza. In tal caso:

  1. i soggetti coinvolti nell’intervento emetteranno la fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione;
  2. la rete, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione, senza applicare l’Iva.
IMPOSTE DIRETTE Il committente può esercitare il diritto alla detrazione a prescindere dallo schema giuridico utilizzato dai retisti, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti e le imprese che rendono i servizi attraverso la rete avessero fatturato direttamente la loro prestazione. Occorre peraltro che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione siano documentate.

Risposta_623_24.09.2021

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