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Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati

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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

A partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 viene quindi previsto l’obbligo del Green Pass per tuti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti per l’accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare:

OBBLIGO di GREEN PASS nei LUOGHI di LAVORO

Lavoro pubblico

A chi si applica

Il decreto dispone, attraverso l’inserimento dell’art. 9-quinquies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all’art. 3 del predetto decreto legislativo, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), della Banca d’Italia, nonchè degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, sarà tenuto a possedere nonché ad esibire, su richiesta, il Green Pass ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa.

Tale regola si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (stagisti) o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

La regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Controlli

I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  2. individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Sanzioni

Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari, per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro;

Lavoro privato

A chi si applica

Il nuovo art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, introdotto con il presente decreto, dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, dipendente o autonomo, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass.

Tale regola si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

Come per il settore pubblico, la regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Controlli

I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  2. individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Sanzioni

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della medesima certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie, fino al 31 dicembre 2021, di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, come definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV2 sulla base di idonea certificazione medica, nei limiti dello stanziamento previsto.

 

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