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Facciate interne escluse dal bonus facciate

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Il bonus facciate non spetta in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche di pregio, a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2021, n. 606.

Si ricorda che con la Risposta 29 settembre 2020, n. 418, fu affermato che l’incentivo fiscale in esame non è applicabile per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Devono infatti considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

In altre parole, il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Nel caso esaminato, in particolare, considerato che l’immobile interessato dagli interventi è situato al termine di una strada privata – circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico – si ritiene che l’intervento da effettuare sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.

Nella richiamata Risposta n. 606/2021 è stato inoltre sottolineato che sono soggetti ad IVA con l’aliquota agevolata del 10% gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, limitatamente alle unità immobiliari accatastate come A9 (e relative pertinenze).

Si tratta:

  1. delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico;
  2. il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, purchè non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
  3. delle modifiche ai prospetti degli edifici necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali.

Risposta_606_17.09.2021

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