Nel regime agevolato Iva i dispenser di disinfettanti
Ai sensi dell’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 15 settembre 2021, n. 585, è stato precisato quanto segue:
- relativamente ai supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti possono rientrare nel regime agevolato solo le cosiddette colonnine che presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili);
- le provette non sterili sono escluse, in quanto il nuovo comma 1.ter.1 della Tabella A del D.P.R. 633/72 comprende espressamente la voce “provette sterili”;
- con riferimento ai reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid, rientrano nel regime agevolato solo quei prodotti che rientrano nelle voci doganali ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000,ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080, indicate nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30 maggio 2020, n. 12/D;
- rientrano infine nel regime agevolato i portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, sempreché tale attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo.
Si ricorda infine che l’ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 124 e 125 del decreto “Rilancio” in parte si sovrappongono; pertanto, nel caso in cui un’azienda acquisti mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’Inail, può usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta.