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Entro mercoledì 15 settembre il versamento di saldo e acconto Irpef e Ires

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Entro mercoledì 15 settembre dovranno essere effettuati i versamenti fiscali previsti a seguito della proroga disposta dall’art. 9-ter del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106).

Si veda al riguardo il seguente prospetto, predisposto alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti con la Risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E:

MODALITÀ di VERSAMENTO TIPOLOGIA di CONTRIBUENTE TERMINE di VERSAMENTO
UNICA SOLUZIONE Tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari
di partita Iva
15 settembre 2021
RATEIZZAZIONE Titolari di partita Iva 15 settembre 2021 I rata, senza interessi
16 settembre 2021 II rata, con interessi dello 0,01%
18 ottobre 2021 III rata, con interessi dello 0,34%
16 novembre 2021 IV rata, con interessi dello 0,67%
Non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni ed imprese ai sensi degli articoli 5115 e 116 del Tuir 15 settembre 2021 I rata, senza interessi
30 settembre 2021 II rata, con interessi dello 0,17%
2 novembre 2021 III rata, con interessi dello 0,50%
30 novembre 2021 IV rata, con interessi dello 0,83%
Notabene

  • La Risoluzione precisa che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, secondo i termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 è posticipato al 15 settembre 2021, senza interessi.
  • Sulle rate in scadenza dopo il 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
  • Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
  • Nella delega di versamento occorre indicare il numero della rata versata.
  • Se entro il 15 settembre 2021 si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza rispettare piani di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
    • in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
    • in non più di 4 rate, di cui la prima entro il 15 settembre 2021, con gli interessi a partire dalla seconda rata.

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