Contributo perequativo: individuati i campi delle dichiarazioni
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Con il Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, n. 227357/2021 , l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dall’art. 1, commi 19 e 20, del Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’art. 1, commi da 16 a 27, del richiamato D.L. n. 73/2021, ha previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo di imposta 2021, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro;
- il contributo a fondo perduto in esame spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con apposito Decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato;
- con un successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare in via telematica le istanze di accesso al contributo;
- l’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
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