Fondo Imprese in difficoltà, dal 20 settembre le domande
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Dal prossimo 20 settembre 2021, le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid potranno presentare la domanda di accesso all’apposito Fondo: lo prevede il Decreto 3 settembre 2021 , emanato dal Ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’art. 37 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- il Ministero può intervenire, attraverso il Fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni;
- si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà”, come definita all’art. 2, punto 18, del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- la domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, che, alla data di presentazione dell’istanza:
a. versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza Covid-19;
b. non si trovavano già in situazione di difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019;
c. presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività;
d. sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
e. hanno sede legale e operativa in Italia;
f. non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali dalla Commissione Ue;
g. hanno restituito agevolazioni godute per le quali il Ministero ha disposto un ordine di recupero;
h. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
i. i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione ad appalti o che, comunque, confliggano con il D.Lgs. 231/2001;
j. nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
k. non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio; - sono escluse dalla misura le imprese del settore bancario finanziario ed assicurativo;
- l’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12.00 del 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11.59 del 2 novembre 2021;
- la domanda dev’essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it;
- per accedere al Fondo, l’impresa è tenuta a presentare un piano di rilancio, anche al fine di tutelare l’occupazione a tal fine sono stati stanziati 400 milioni di euro.
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