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Iniziata la sospensione feriale dei termini

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Ieri, 1° agosto, è iniziato a decorrere il termine di sospensione – che si protrarrà fino al 4 settembre – per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di attività di accesso, ispezione e verifica nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva (art. 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016; art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. 223/2006). Sono sospesi anche i termini relativi al pagamento degli avvisi bonari.

Invece, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

Tutti i termini sopra elencati sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

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