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Errata disapplicazione del reverse charge, sanzione dovuta per ogni liquidazione

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In caso di erroneo assolvimento dell’Iva in via ordinaria in luogo del meccanismo dell’inversione contabile, rileva l’art. 6, comma 9-bis.1 , del D.Lgs. n. 471/1997 , ai sensi del quale nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. n. 633/1972, il cessionario o il committente non è tenuto a versare l’imposta, ma è soggetto – solidalmente con il cedente/prestatore – ad una sanzione amministrativa tra 250 e 10.000 euro.

Tale fattispecie viene trattata più rigorosamente (sanzione dal 90 al 180 per cento dell’imposta) qualora l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari anziché mediante l’inversione contabile sia accompagnata da intenti fraudolenti con la consapevolezza del cessionario o committente. Come precisato con la Circolare 11 maggio 2017, n. 16/E, la citata sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore.

Tali principi sono stati ora ribaditi dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 luglio 2021, n. 501 . Al riguardo si ricorda che con la Risposta 7 giugno 2021, n. 393 , fu precisato che, qualora l’Iva sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell’inversione contabile:

    1. per sanare l’errore, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l’obbligo di versare l’imposta;
    2. il cessionario, pur rispondendo solidalmente della sanzione, conserva il diritto alla detrazione dell’imposta;
    3. per effetto dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in presenza di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti che in Italia non sono né stabiliti ai fini Iva, né in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana. La relativa Iva sarà addebitata secondo le regole ordinarie;
    4. in caso di errore da parte del cedente – il quale abbia fatturato con la partita Iva estera in regime di non imponibilità – e del cessionario – che abbia assolto l’Iva mediante reverse charge – si applica una sanzione amministrativa tra 250 e 10.000 euro (art. 6, comma 9-bis 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Circolare 11 maggio 2017, n. 16/E).

 

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