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Contributi fondo perduto: nel fatturato anche la cessione del terreno

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Ai fini del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), rientrano nella nozione di fatturato (di cui al quarto comma della norma) anche le somme derivanti dalla vendita di un terreno agricolo da parte di una società immobiliare: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 luglio 2021, n. 472. Nella fattispecie prospettata, a fronte della citata vendita, era stata emessa una fattura elettronica fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 633/72.

Con la Circolare n. 22/E/2020, fu chiarito che “ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il ‘fatturato’ del periodo di riferimento (…), purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)”.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1.  sono ammessi i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
    1. svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, oppure
    2. producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir;
  2. il contributo non spetta:
    1. ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
    2. ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
    3. agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
    4. agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  3. al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
  4. il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni;
  5. ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra;
  6. ai fini dell’erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Risposta_472_12.07.2021

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