Agevolazione gasolio per autotrazione
Nel giudizio di opposizione ad un provvedimento doganale, l’onere della prova del credito erariale grava sull’Amministrazione; tuttavia, il contribuente che invochi uno speciale regime di esenzione ed intenda avvalersi di disposizioni derogative del regime ordinario, ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. 21 aprile 2008, n. 10280 ).
Ciò in quanto i trattamenti agevolativi – che si pongono come eccezione alla regola generale di imponibilità – possono essere riconosciuti solo nella misura in cui soddisfino in concreto tutte le condizioni di forma e di sostanza, rimanendo a carico del soggetto passivo che intenda avvalersi di disposizioni derogatorie del regime ordinario l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti (Cass. nn. 17638/2004 e 14146/2003).
Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18575 .
In applicazione di quanto precede, è stato affermato che, in materia di accise sul gasolio per autotrazione, l’indicazione nella fattura della targa dell’automezzo rifornito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, pur non contemplata a pena di decadenza, costituisce un requisito formale necessario per il riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 1 dello stesso decreto a favore degli esercenti attività di autotrasporto (Cass. 9 luglio 2019, n. 18361 ).