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Bonus auto, allo studio altri 300 milioni di eco-incentivi

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Tra gli emendamenti al decreto “Sostegni-bis” che saranno votati nelle prossime ore presso la Commissione Bilancio della Camera, vi è anche lo stanziamento di ulteriori 300 milioni per gli eco-incentivi nel settore auto.

In votazione anche un emendamento che prevede, a partire dal 1° gennaio 2021, l’innalzamento delle soglie degli scaglioni di emissione di anidride carbonica (CO2) in base ai quali è calcolato il fringe benefit tassabile in busta paga per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Il trattamento fiscale differenziato in base alle emissioni di CO2 è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, commi 632 e 633 ), che ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 1031-1047 e 1057-1064, Legge 145/2018) ha introdotto un particolare meccanismo bonus malus, volto a ridurre l’impatto inquinante e ringiovanire il parco auto nazionale. In dettaglio, sono previsti:

  • bonus sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto di auto, moto e motorini a basse emissioni;
  • disincentivi sotto forma di imposta (la c.d. “ecotassa”) per le auto a maggiore impatto ambientale.

Al fine di rinnovare il parco auto italiano, ridurre le emissioni di agenti inquinanti e promuovere l’acquisto di veicoli “verdi”, la legge di bilancio 2019 ha previsto diversi incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. La disciplina agevolativa in commento deve essere ricercata ai commi 1031 – 1038 dell’unico articolo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato in prima battuta dal D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”, così come modificato dalla Legge 77/2020 di conversione) e successivamente dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) per il periodo d’imposta 2021.

In particolare, l’art. 1, commi 1031 e seguenti della Legge 145/2018 riconoscono un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli classificati di categoria M1: si tratta dei veicoli addetti al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Sono ammessi a godere dell’agevolazione i veicoli:

  • nuovi di fabbrica;
  • immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

L’intervallo temporale individuato dalla norma va interpretato nel senso di escludere dall’incentivo i soggetti che:

  1. a partire dal 1° marzo 2019, hanno targato una vettura il cui contratto di acquisto è stato concluso prima;
  2. non riusciranno ad immatricolare l’auto entro il 31 dicembre 2021, pur avendo concluso il contratto in precedenza (la disciplina non prevede alcun requisito di data certa che certifichi il giorno della firma del contratto);
  3. producono emissioni di CO2 non superiori a 70 g/Km o 60 g/Km.

Risposta_455_05.07.2021 leg.18.pdl.camera.3132.18PDL0144551

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