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“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, resta ferma la scadenza del 31 luglio

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Per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Lavoro” (D.L. 30 giugno 2021, n. 99), è stato fissato al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione; le somme dovute dovranno essere versate entro il 30 settembre 2021 (è peraltro possibile chiedere una rateizzazione). Per lo stesso periodo è sospeso anche il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti da Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso l’aggiornamento delle FAQ presenti sul proprio sito, alla luce delle ultime proroghe intervenute. Inoltre, fino alla medesima data del 31 agosto 2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.

Rimangono fermi i termini di versamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” previsti dal decreto “Sostegni”. Si tratta in particolare delle seguenti scadenze:

  • 31 luglio 2021, per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”; possono usufruire di tale termine solo i contribuenti in regola con le rate in scadenza nel 2019;
  • 30 novembre 2021, per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021. Di tale scadenza possono usufruire solo i soggetti che effettueranno il pagamento entro il 31 luglio 2021 di tutte le rate in scadenza nel 2020.

Chi è decaduto dalla “Rottamazione” o dal “Saldo e stralcio” può comunque chiedere una rateizzazione del debito. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dev’essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1 , ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973.

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