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Rinegoziazione delle locazioni commerciali, artigianali e ricettive

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E’ proseguito nell’Aula della Camera l’esame della proposta di legge C. 2763-A, contenente misure sulla rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per il 2021 in conseguenza dell’epidemia di COVID-19.

Il provvedimento, in particolare, riconosce ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d’impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il locatore dell’immobile, mediante la stipulazione di un nuovo contratto sottoscritto presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

La possibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2021 e la durata del contratto non può comunque superare il termine del 31 dicembre 2021. Il contratto di locazione rinegoziato sospende, per il periodo della sua applicazione, il contratto di locazione previgente, il quale torna ad essere efficace a decorrere dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione del contratto rinegoziato.

Si ricorda che il decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) dispone quanto segue:

  1. per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, aventi ATECO rientrante nella tabella Allegato 1 al presente decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente – il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato. Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea (art. 8);
  2. per le imprese aventi ATECO riportato nell’allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), si prevede un credito d’imposta – cedibile al proprietario dell’immobile locato – pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è riservata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda. Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea (art. 8-bis).

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