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Contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori”

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L’art. 1 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva e dichiaravano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del medesimo decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai diversi D.P.C.M. che interessano l’intero territorio nazionale.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 15 giugno 2021, n. 405, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sia per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio”, sia per quelli che invece non ne hanno goduto, il contributo di cui al richiamato art. 1 del D.L. 137/2020 è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6, del D.L. 34/2020 (in tal senso si richiama la Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E , risposta al quesito n. 5.2). Di conseguenza, anche ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori”, tornano applicabili le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del richiamato art. 1 del D.L. 137/2020, il contributo:

  1. non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020;
  2. spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

Risposta_405_15.06.2021

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