Sospensione termini: esclusione addizionali regionali e comunali
L’art. 61, comma 1 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, con la Risoluzione 1° giugno 2021, n. 40/E , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le trattenute relative all’addizionali regionale e comunale.
Tale conclusione è confermata:
- dalla lettera della norma;
- dalla circostanza che nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto-legge in esame non vi è alcuno spunto in tal senso.
Tuttavia, considerata anche l’incertezza che si è maturata sull’argomento, l’Agenzia ha escluso l’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamento tempestivo di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
Si ricorda che l’art. 9 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (in tal senso è stato modificato l’art. 68, comma 1 , del decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.