Nuove tutele lavoro autonomo professionale
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È concentrata sulle nuove tutele per il lavoro autonomo professionale l’ultima edizione dell’Informativa periodica “Commercialista del Lavoro”, pubblicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale commercialisti.
Si ricorda che il decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) prevede quanto segue:
- vengono stanziati ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021) (art. 3 );
- vengono inoltre stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (art. 13 );
- a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19, non comporta decadenza, non costituisce inadempimento, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Nei casi di cui sopra, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata ai sensi delle norme vigenti. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello dì scadenza del termine del periodo di sospensione (art. 22-bis ).
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