Formazione a distanza: non si può imporre l’uso di telecamere
Nell’ambito della formazione a distanza, spetta al titolare del corso, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, regolamentare le modalità di trattamento dei dati personali e specificare con regolamento l’utilizzo della webcam, indicando l’eventuale obbligatorietà, le finalità dell’obbligo (ad esempio, attestazione presenza, limitazione alla fase del test finale, ecc.) e di limiti del trattamento, che deve sempre rispettare la riservatezza e la dignità degli interessati: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 11 maggio 2021, n. 65/2021.
Il documento sottolinea inoltre che, qualora il regolamento preveda la facoltà di registrare il corso, è comunque necessario dare specifica indicazione nell’informativa e raccogliere il consenso esplicito del partecipante. Pertanto, in assenza di un’espressa regolamentazione che preveda modalità, limiti e scopo dei trattamenti dei dati, “non sembra possibile imporre l’utilizzo della telecamera né ai docenti né ai corsisti”.