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Regime forfetario 2020

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Non può mutare nel corso del 2021 – attraverso l’emissione di note di variazione – il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020, per passare retroattivamente al regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 84, della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), che costituiva il suo regime naturale per il 2020: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 31 maggio 2021, n. 378.

Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano – direttamente o indirettamente – società a responsabilità limitata le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In materia è stato inoltre affermato che:

  1. affinché operi detta causa ostativa è necessaria la compresenza:
    1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
    2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario (Circolare Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 9/E);
  2. ai fini della verifica della sussistenza di una causa ostativa al regime forfetario rileva l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente e, nel caso in cui venga accertata, la decadenza scatterà nell’anno successivo (Risposta 30 aprile 2019, n. 133);
  3. può applicare il regime forfettario a decorrere dal 2019 il contribuente che nel 2018 era in regime semplificato (in quanto non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime medesimo) qualora vengano meno le cause di esclusione.

Risposta_378_31.05.2021

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