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Nuove procedure per il Superbonus

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È stato varato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge “Semplificazioni”. Tra le novità approvate, sono state introdotte, per favorire l’efficientamento energetico degli edifici, nuove procedure per l’accesso al Superbonus di cui all’art. 119  del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77).

Si evidenziano alcune delle principali novità in materia di fisco, impresa e lavoro.

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: NUOVE NORME sul SUPERBONUS
VIA (VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE) Il decreto-legge prevede la riduzione dei tempi richiesti per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.
SUPERBONUS Introdotte semplificazioni procedurali. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Secondo quanto contenuto nella bozza del decreto, si prevede l’eliminazione dei requisiti della “indipendenza funzionale” e dell’ “accesso autonomo all’esterno” e l’estensione del Superbonus anche agli interventi su immobili strumentali rientranti nella categoria catastale D/2 riferibile alle attività alberghiere, comprese pensioni, agriturismi, bed & breakfast e similari. La detrazione maggiorata viene inoltre concessa anche per la sostituzione di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

Modifiche, infine, sono previste circa i titoli autorizzativi e l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

FONTI RINNOVABILI Prevista una semplificazione delle procedure autorizzative in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e bonifica dei siti contaminati.
SUBAPPALTO Fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Inoltre, dal 1° novembre 2021 sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.

DONNE e GIOVANI – INSERIMENTO AL LAVORO Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementari e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali.

In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure.

Inoltre, nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali.

Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto.

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