Superbonus: “stato legittimo” dell’immobile
Ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter , del c.d. decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano del Superbonus, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’art. 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
La norma, quindi, estende la semplificazione a tutti gli interventi e limita i contenuti dell’asseverazione dei tecnici alla sola conformità rispetto allo “stato legittimo” dell’immobile oggetto degli interventi inclusi nel Superbonus, nel rispetto dell’ulteriore condizione che l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente.
Al riguardo, con la Nota 26 maggio 2021, Prot. UTR/UCR/001064 , l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha sottolineato che lo “stato legittimo” dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione, nonché da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Si ricorda infine che, con la Circolare 7 maggio 2021, n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, nell’ambito del Superbonus, che: “l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi agevolabili”.