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Ecobonus e sismabonus

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Se effettuata dietro corrispettivo, la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (ecobonus) e all’art. 16 del medesimo decreto (sismabonus), ha natura finanziaria e pertanto ai fini Iva è un’operazione esente, ex art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/72: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 369.

Al riguardo è stato inoltre affermato quanto segue:

  1. a tal fine, per “corrispettivo” si intende l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito (intesa come compenso per l’anticipo dell’importo del credito);
  2. le cessioni dei crediti in esame non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione;
  3. il cessionario può comunque fatturare, anche a richiesta della controparte, indicando in fattura l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione;
  4. l’atto di cessione del credito d’imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si ricorda che, in linea generale, l’atto di cessione di crediti avente natura finanziaria è soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata e in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. Tuttavia, nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto un credito d’imposta, si è in presenza di un atto per il quale non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione: si applica infatti l’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, tale norma esonera dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente “l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte (…)”.

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