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Decreto “Sostegni-bis” stanziato 9 miliardi di euro

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Il decreto “Sostegni-bis” ha stanziato 9 miliardi di euro per favorire l’accesso al credito, la liquidità e la capitalizzazione delle imprese: lo ha sottolineato il Ministero dello Sviluppo economico attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. In tale ambito, in particolare, si ricorda la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui prestiti previsti dal Fondo di Garanzia e da Garanzia Italia di Sace, gli incentivi alle ricapitalizzazioni con l’ACE rafforzata e l’introduzione un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative.

In materia di ACE, si dispone che per il 2021, ai fini della valutazione del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, si applica l’aliquota del 15 per cento. La norma precisa quanto segue:

  • tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • relativamente all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si applica l’aliquota dell’1,3%;
  • relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.

Per il periodo d’imposta 2021, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta. In tal caso:

  1. qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  2. qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  3. qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

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