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Via libera al decreto “Sostegni-bis”

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È stato approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis” che stanzia 40 miliardi di euro per finanziare ulteriori misure a beneficio di imprese e professionisti colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento si segnalano le nuove norme in materia di contributi a fondo perduto favore di imprese e lavoratori autonomi, ad erogazione automatica o dietro presentazione di specifica istanza nel rispetto di nuove condizioni, l’ulteriore sospensione dei termini di versamento di cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivo, nonché la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta previsto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.

È stato inoltre introdotto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Possono usufruirne:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4 , del decreto “Rilancio “ (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Inoltre, attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

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