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Decreto “Sostegni” verso l’approvazione definitiva

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Si avvia verso la conclusione l’iter parlamentare del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). È stato esaminato ieri nell’Aula della Camera il Ddl C. 3099, di conversione in legge sul quale il Governo ha chiesto il voto di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del testo già approvato dal Senato lo scorso 6 maggio.

Tra le principali novità introdotte nel corso dei lavori parlamentari in Senato si ricordano le seguenti:

  1. il riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 1.000 euro ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, qualora l’attività sia iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 del medesimo decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019;
  2. rinviato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. La proroga interessa i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap ai sensi dall’art. 42-bis, comma 5, del D.L. n. 104/2020;
  3. la possibilità per il 2021 di pagare tramite “compensazione straordinaria” le somme affidate all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020; a tal fine rilevano i crediti certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della P.A. per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  4. l’introduzione di una norma secondo cui non concorrono alla formazione del reddito fondiario i canoni di locazione non percepiti, qualora tale circostanza sia comprovata da intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento. La norma si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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