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Cartelle: possibile ulteriore rinvio di due mesi

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Tra le misure allo studio del Governo, contenute nel decreto “Sostegni bis” presto in Consiglio dei Ministri, vi è anche il prolungamento fino al 30 giugno 2021 della sospensione delle cartelle esattoriali. Verrebbe quindi rinviata di un ulteriore mese la ripresa della riscossione rispetto a quanto anticipato dal Mef con Comunicato Stampa del 30 aprile 2021 , che poneva il termine a fine maggio. Inoltre, per chi ha subito una perdita di fatturato fino al 30% potrebbe essere prevista la possibilità di una rateizzazione dei pagamenti fino a dieci anni.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. con un comunicato stampa diffuso lo scorso 30 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva anticipato che – attraverso un apposito provvedimento – sarebbe stato differito al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro;
  2. l’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha disposto tra l’altro:
    1. la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
    2. il differimento al 31 luglio 2021 dei termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:
      • alla “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
      • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019);
    3. il differimento al 30 novembre 2021 dei termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:
      • alla “rottamazione-ter”;
      • al “saldo e stralcio”. I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni;
    4. con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, la proroga:
      • di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
      • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle;
    5. la proroga al 30 aprile 2021 del termine di cui all’art. 152, comma 1, primo periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), relativo ai pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni;
    6. l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi:
      • alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
      • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

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