Esenti Iva le prestazioni di case di cura private
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare contratti con strutture private non accreditate, sempreché queste ultime siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992.
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 maggio 2021, n. 339, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni di ricovero rese – in attuazione di un accordo ex art. 3, comma 2, del D.L. 18/2020 – da strutture sanitarie private non accreditate a favore di un ente ospedaliero, rientrano nel regime di esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 19), del D.P.R. 633/72.
I richiamati contratti, tuttavia, cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza (che è stato prorogato fino al 31 luglio per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021); di conseguenza, le medesime prestazioni non potranno usufruire dell’esenzione Iva di cui al n. 19) dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, una volta cessato lo stato di emergenza previsto dalla legge.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- il richiamato art. 10, n. 19), del decreto Iva prevede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche o case di cura convenzionate”;
- con la Risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E, l’Agenzia delle Entrate precisò che l’esenzione da Iva opera esclusivamente per le cliniche e case di cura private “convenzionate”;
- a tal fine, sono “convenzionate” “le cliniche o case di cura che, sulla base di convenzioni stipulate con regioni, casse mutue, enti, ecc…, effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o convenzionati a condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici, nel senso cioè che le tariffe applicate siano corrispondenti a quelle praticate per le prestazioni rese in regime di convenzione con le regioni” (C.M. 14 aprile 1983, n. 40);
- se sono previste tariffe superiori a quelle fissate nelle convenzioni stipulate con le Regioni, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati ad Iva limitatamente all’ammontare eccedente quello delle tariffe praticate dalle Regioni stesse.