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730/2023: i casi di esonero

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Il modello 730/2023 (anno 2022) non va presentato, in quanto sussiste una causa di esonero dall’obbligo di presentazione, per alcune casistiche specifiche:

  • sono esonerati i soggetti che, nel 2022, hanno percepito un reddito complessivo, al netto di abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.176 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato, a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni. Se il sostituto ha operato delle ritenute, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per recuperarle;
  • un reddito complessivo, al netto di abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.500, nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge (ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli);
  • un reddito complessivo, al netto di abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.500 nel quale concorre un reddito di pensione, a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni. Se il sostituto ha operato ritenute, il contribuente può presentare dichiarazione dei redditi per recuperarle;
  • un reddito complessivo, al netto di abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 5.500 se alla composizione dello stesso concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. redditi derivanti da attività intramuraria del personale medico dipendente dal SSN, da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione (anche se corrisposti da più soggetti, ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) per le quali non è dovuta l’IMU e altri fabbricati non locati soggetti a IMU. L’esonero tuttavia non si applica se il fabbricato non locato si trova nello stesso comune dell’abitazione principale (tale fabbricato concorre alla formazione del reddito IRPEF nella misura del 50%);
  • solo redditi da pensione non superiori ad € 7.500,00, eventualmente anche redditi di terreni non superiori ad € 185,92 ed abitazione principale e pertinenze, per le quali non è dovuta l’IMU;
  • solo redditi fondiari, ossia terreni e/o fabbricati (compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU) per un ammontare complessivo non superiore ad € 500,00;
  • solo redditi esenti, ad esempio:
    • rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
    • alcune borse di studio;
    • pensioni sociali, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
    • pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili;
    • sussidi a favore degli hanseniani;
    • compensi non superiori a € 10.000,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche;
    • assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al D.Lgs. n. 40/2017;
    • le somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità (art. 1, commi 365 e 366, Legge n. 178/2020);
    • il rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, comma 1016, Legge n. 178/2020);
    • il c.d. bonus “cultura diciottenni” (art. 1, comma 357, Legge 30 dicembre 2021, n. 234);
    • il buono per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico (art. 35, D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022);
    • il c.d. “bonus vista” (art. 1, commi 437439, Legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • solo redditi di lavoro dipendente anche corrisposti da più soggetti, ma “conguagliati” dall’ultimo datore di lavoro.

L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.

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