730/2021: indici di incoerenza
Ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’art. 1, comma 949, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con apposito provvedimento, oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
I controlli preventivi possono essere applicati anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. Ora, con il Provvedimento 24 maggio 2021, n. 2021/125708 l’Agenzia ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare ai fini dei controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.
In particolare, rappresentano indici di incoerenza:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di “significativa incoerenza” rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.