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Per le OdV sono tuttora applicabili le agevolazioni Iva

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Ai sensi dell’art. 8, comma 2, primo periodo, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini Iva le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (OdV) non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Tale norma è stata abrogata dall’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Considerato tuttavia che il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo Settore non è ancora entrato in vigore, il richiamato art. 8, comma 2, secondo periodo, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, è tuttora operativo: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 29 ottobre 2019, n. 445.

Al riguardo si precisa che, attualmente, affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini Iva dalla norma richiamata, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  1. iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  2. iscrizione che implica contemporaneamente la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al richiamato art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266;
  3. le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Si ricorda infine che:

  1. con la Circolare 31 maggio 2019, n. 13, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito ulteriori chiarimenti – a integrazione della Circolare 27 dicembre 2018, n. 20 – in merito agli obblighi di adeguamento dei propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, da parte degli enti del Terzo Settore;
  2. per effetto dell’art. 101, comma 2, del predetto decreto, infatti, gli enti iscritti nei registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme entro il 30 giugno 2020;
  3. qualora intendano adeguare i propri statuti al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti alla riforma ma non ancora iscritti ai relativi registri, non potranno peraltro usufruire del citato procedimento “alleggerito”: di conseguenza, dovranno applicare le maggioranze previste dai rispettivi statuti e dalla normativa ante-riforma.

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