2° acconto imposte tra regole ordinarie e CPB
Entro il 2 dicembre dovrà essere versato il 2° acconto delle imposte che da quest’anno avrà una scadenza antecedente rispetto all’ultima rata accordabile al contribuente in sede di saldo e primo acconto in scadenza invece al 16 dicembre (7° rata come da riforma fiscale, ex art. 8 D.Lgs. n. 1/2024).
Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo il calcolo degli acconti deve avvenire sulla base delle previsioni di cui agli artt. 20 e 31 del D.Lgs. n. 13/2024.
Adesione al concordato – Calcolo acconti | ||
1° metodo | L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. | |
2° metodo e variabili (1° anno di applicazione CPB) | Metodo storico (soggetti ISA) | Se il reddito concordato è superiore al reddito dichiarato per il 2023, come da rettifiche (vedi rigo P04 del modello CPB per i soggetti ISA, P05 per il valore della produzione ai fini IRAP), sulla differenza si dovrà versare una maggiorazione così individuata:
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Metodo storico (forfetari) | Se il reddito concordato è superiore al reddito dichiarato per il 2023, sulla differenza si dovrà versare una maggiorazione così individuata:
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Metodo previsionale | Se l’acconto è determinato sulla base del metodo previsionale, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. |
In base alle indicazioni di cui alla circolare n. 18/2024, in occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all’art. 20-bis del Decreto CPB dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.